Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
Titolo 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 - Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, ai sensi dell’articolo 5 Statuto.
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
3. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolate dalle disposizioni vigenti all’atto di avvio delle procedure medesime.
4. I Manuali di cui all’articolo 8 sono approvati entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione.