Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 11 - Formulazione e utilizzo della graduatoria

1. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice formula la graduatoria dei candidati e designa vincitore il candidato risultato al primo posto della graduatoria di merito.
2. Entro trenta giorni dalla consegna da parte della commissione, gli atti della selezione e la graduatoria dei candidati sono approvati con decreto del Rettore.
3. In caso di cessazione anticipata dell’assegnista nonché di recesso dell’Università nelle ipotesi di cui al successivo articolo 13, la graduatoria potrà essere utilizzata ai fini della stipulazione di contratti di durata comunque non inferiore a un anno, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato.