Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 4 - Durata e importo

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal bando di selezione, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata non inferiore a un anno.

2. La richiesta di rinnovo dell’assegno deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del presente regolamento, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. L’importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l’attivazione, tenuto conto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

6. L’importo dell’assegno è erogato al beneficiario in rate mensili.