Regolamento del Consiglio degli Studenti
Titolo 2 - Ufficio di presidenza

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti nella sua interezza all’interno e all’esterno dell’Università.
2. Il Presidente, in particolare:

a. convoca e presiede il Consiglio degli Studenti e predispone il relativo ordine del giorno;
b. sottoscrive assieme al segretario i verbali delle adunanze dell’organo;
c. cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio degli Studenti;
d. assicura un’adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio degli Studenti;
e. coadiuva l’organizzazione dei gruppi consiliari e presiede la conferenza dei capigruppo;
f. coordina l’attività delle commissioni.