Regolamento spin off
Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 – Forma giuridica e tipologia

1. Le società spin off possono essere costituite solo nella forma di società di capitali.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
a) Spin off Universitari le società di capitali di cui al presente regolamento, alle quali l’Università partecipa in qualità di socio.
b) Spin off Accademici le società di capitali di cui al presente regolamento, alle quali l’Università non partecipa in qualità di socio.
3. In caso di spin off universitario:
a) lo statuto della società deve prevedere che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con almeno un componente nominato dall'Università (salvo rinuncia della stessa) e che venga riconosciuta all’Università la possibilità di nominare almeno un sindaco – ove previsto – ovvero il revisore qualora non venga costituito il Collegio Sindacale (salvo rinuncia della stessa in sede di nomina).
b) siano sottoscritti dei patti parasociali in cui:
i. sia previsto l’impegno degli altri soci ad acquisire, se richiesto dall’Università, la quota dell’Università in caso di cessione della stessa.
ii. la quota di partecipazione dell’Università sia privilegiata in caso di liquidazione e rimborso delle quote per la parte di capitale; l’intera quota di partecipazione sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
iii. nel caso di trasferimento della maggioranza del capitale sociale, i soci si devono impegnare a garantire all’Università la vendita delle quote alle stesse condizioni riconosciute ai soci che trasferiscono la maggioranza;
iv. la durata degli stessi sia pari a cinque anni, rinnovabili. Eventuali modifiche ai patti possono essere apportate con la maggioranza dei due terzi dei soci, compresa l’Università.