Regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

Art. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il consiglio è l’organo deliberante sulle attività del dipartimento ed esercita le funzioni previste dall’articolo 28 Statuto e nel rispetto dei principi del bilancio unico di Ateneo, approva il budget del DSCF predisposto dal Direttore coadiuvato dal responsabile di Segreteria.

2. Il consiglio è composto dai professori di ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, le rappresentanze degli studenti, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel dipartimento ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento.

3. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue:

a) personale tecnico-amministrativo nella percentuale del 50% del personale docente.

b) tre rappresentanti degli assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca del dipartimento.

c) rappresentanti degli studenti nella percentuale del 15% dei componenti del consiglio. All’interno di questa quota 1/3 dei seggi è riservato a dottorandi.

4. La convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono disciplinati dall’articolo 38 regolamento generale di Ateneo. Su argomenti determinati il Consiglio di Dipartimento può chiedere di ascoltare il parere di persone che non ne fanno parte.