Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici

Art. 6 - Il Consiglio del DiSU

1. Il Consiglio è l’organo deliberante sulle attività del DiSU ed esercita le sue funzioni ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto e dell’articolo 38 del Regolamento generale d’Ateneo; nel rispetto dei principî del bilancio unico d’Ateneo, delibera sull’utilizzo del budget del DiSU predisposto dal Direttore coadiuvato dal responsabile della segreteria.

2. Il Consiglio è composto:

a. dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al DiSU;
b. dalla rappresentanza del personale tecnico-amministrativo del DiSU nella misura del trentacinque per cento del personale docente afferente;
c. dalla rappresentanza degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel DiSU, nella misura di 7.
d. dalla rappresentanza della componente studentesca del DiSU nella misura del quindici per cento del numero di componenti del Consiglio.
e. entro la quota di competenza della rappresentanza studentesca, un terzo dei seggi è riservata ai rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi o scuole di dottorato o scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Trieste, attivate presso il DiSU;
f. da due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi o scuole di dottorato o scuole di specializzazione cui il DiSU è consorziato o associato, il cui supervisore sia un professore di ruolo o un ricercatore afferente al DiSU.

3. La convocazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinate ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento generale d’Ateneo.

4. Su invito del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta oppure su richiesta di un quarto dei componenti del Consiglio, limitatamente a specifici argomenti posti all’ordine del giorno e senza diritto di voto, possono essere ammesse alla riunione della stessa persone di cui si ritenga utile il contributo.

5. Possono essere ammessi ad assistere alle riunioni, limitatamente a specifici argomenti di loro interesse, componenti di cui all’articolo 3 che non siano membri del Consiglio, dietro approvazione da parte del Direttore o della Giunta di una richiesta presentata per iscritto da parte dei loro rappresentanti in Consiglio.