Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE
Capo 3 - Scuole interdipartimentali di Ateneo

Art. 48 - Costituzione del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione d’istituzione di una scuola interdipartimentale, i consigli dei dipartimenti associati designano i componenti del consiglio della scuola tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi. Ciascun consiglio di dipartimento designa un numero di componenti calcolato in proporzione alle quote didattiche che il proprio dipartimento complessivamente conferisce ai corsi di studio coordinati nell’ambito della scuola.
2. Entro quarantacinque giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione d’istituzione di una scuola interdipartimentale, i rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati alla scuola designano al loro interno i propri rappresentanti nel consiglio della scuola, nella misura prevista dall’articolo 35, comma 2, Statuto.
3. Il consiglio della scuola è costituito con decreto rettorale.
4. Nella prima adunanza, il consiglio elegge il coordinatore della scuola.
5. Le elezioni sono indette dal decano, individuato tra i componenti del consiglio. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
6. Le candidature devono essere presentate entro il settimo giorno antecedente la data dell’adunanza. Di tale termine è data comunicazione nell’avviso di convocazione di cui al comma 5. L’avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo.
7. Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola con le modalità previste dall’articolo 27, commi 2 e 3, Statuto e dall’articolo 40, comma 3, del presente regolamento per l’elezione del direttore di dipartimento.
8. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all’articolo 27, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del presente regolamento.
9. Il coordinatore eletto è nominato con decreto rettorale ed entra in carica il 1° novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del coordinatore eletto decorre dalla data del decreto rettorale di nomina.