Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE
Capo 1 - Dipartimenti

Art. 41 - Giunta di dipartimento

1. La giunta di dipartimento è composta dal direttore di dipartimento, dal direttore vicario di dipartimento e da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque membri e un massimo pari al dieci per cento dei componenti del consiglio di dipartimento. È garantita la presenza di almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti.
2. L'elezione dei componenti della giunta è indetta dal direttore nell'ambito delle singole componenti in consiglio di dipartimento di seguito indicate: professori di ruolo e ricercatori, senza distinzione di fasce; rappresentanti del personale tecnico- amministrativo; rappresentanti degli studenti, ad esclusione di quelli individuati all’articolo 39, comma 3.
3. Le elezioni si svolgono tra il 1° e il 31 ottobre. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.