Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE
Capo 1 - Dipartimenti

Art. 40 - Elezione del direttore di dipartimento

1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette dal decano del dipartimento. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio di dipartimento almeno trenta giorni prima dell’adunanza.
2. Le candidature devono essere presentate al decano, a pena d’inammissibilità, entro il decimo giorno lavorativo antecedente la data dell’adunanza fissata per le elezioni del direttore. Di tale termine è data comunicazione nell’avviso di convocazione di cui al comma 1. L’avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo.
3. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all’articolo 27, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del presente regolamento.
5. Il direttore eletto è nominato con decreto rettorale ed entra in carica il 1o settembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del direttore eletto decorre dalla data del decreto rettorale di nomina.