Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE
Capo 1 - Dipartimenti

Art. 38 - Funzionamento del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l’anno, di regola entro il 31 marzo, il 15 settembre e il 15 dicembre.
2. Il consiglio è convocato dal direttore di dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno tre componenti della giunta o di almeno un quarto dei componenti del consiglio.
3. La convocazione dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all’impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L’avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.
4. Il responsabile della segreteria di dipartimento, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, Statuto, non concorre al numero legale richiesto per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni, fatti salvi i casi ivi previsti di esercizio del diritto di voto.
5. Di ogni adunanza è redatto verbale a cura del responsabile della segreteria del dipartimento. Il verbale è sottoscritto dal direttore di dipartimento e dal responsabile della segreteria e tempestivamente trasmesso ai competenti uffici di Ateneo.
6. Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Statuto, su proposta del direttore o della giunta, il consiglio di dipartimento può deliberare l’istituzione al proprio interno di commissioni con funzioni istruttorie, che affianchino il direttore nella gestione tecnica di determinati settori. È assicurata la partecipazione delle rappresentanze interessate.
7. Le deliberazioni in materia di mobilità di professori e ricercatori di cui agli articoli 25, comma 3 e 28, comma 7, lett. y), Statuto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
8. Il regolamento di dipartimento può disciplinare il procedimento per la sua revisione, individuando i soggetti legittimati a formulare le proposte di modifica e prevedendo un quorum deliberativo più elevato del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di cui all’articolo 28, comma 7, lett. a), Statuto.