Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 4 - STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE
Capo 1 - Dipartimenti

Art. 37 - Sezioni

1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 7, Statuto, il dipartimento può essere articolato in sezioni, individuate per criteri di affinità disciplinare e con finalità esclusivamente correlate alla ricerca scientifica.
2. L’istituzione delle sezioni non deve comportare oneri di gestione e di personale. Le sezioni non hanno autonomia organizzativa, amministrativa e di budget, né competenza in materia di gestione di risorse logistiche, strumentali e di personale.
3. Il consiglio di dipartimento delibera la costituzione, modifica e soppressione delle eventuali sezioni a maggioranza assoluta dei componenti. Il consiglio verifica periodicamente la persistenza delle finalità scientifiche per cui le sezioni sono state istituite e vigila sul rispetto dei limiti di cui al comma 2.