Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 3 - ORGANI DI ATENEO
Capo 1 - Rettore

Art. 22 - Proclamazione, nomina e entrata in carica

1. Il decano proclama eletto con proprio decreto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta all’articolo 9, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del presente regolamento.
2. Il Rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
3. Il Rettore entra in carica il 1° novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del Rettore eletto decorre dalla data del decreto ministeriale di nomina.