Regolamento Generale di Ateneo
Titolo 3 - ORGANI DI ATENEO
Capo 1 - Rettore

Art. 17 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Rettore si tengono in via ordinaria nel mese di maggio dell’anno di scadenza del mandato del Rettore in carica.
2. Le elezioni sono indette con decreto del decano dell’Università.
3. Il corpo elettorale è convocato in una data compresa tra il trentesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. Le candidature devono essere presentate al decano entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, Statuto.
5. In caso di anticipata cessazione del Rettore, compresa la cessazione per voto di sfiducia secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 5, Statuto, il decano indice le elezioni entro sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore in carica. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.