Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie

Art. 6

1. I finanziamenti sono erogati al delegato dall’ufficio di Ateneo competente, in base alla documentazione delle spese già sostenute e nei limiti dell’assegnazione spettante alla lista.
2. Per le piccole spese non eccedenti singolarmente 15,00 euro, e nel limite massimo di 150,00 euro complessivi, il delegato sarà esentato sotto sua personale responsabilità dall’obbligo di fatturazione, fermo restando l’obbligo di documentazione.
3. Possono essere, inoltre, concessi anticipi in base a specifica e dettagliata richiesta del delegato stesso da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di svolgimento delle attività unitamente ad una breve relazione illustrativa dell’attività ed ai preventivi di spesa.
4. Gli anticipi comportano l’obbligo di rendicontazione delle spese e la restituzione della somma eventualmente non utilizzata entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione dell’attività.
5. L’assegnazione annua è operata contestualmente all’assegnazione per le attività culturali e sociali degli studenti.
6. I fondi sono imputati al capitolo di bilancio per le attività degli studenti.
7. Le attività annue devono essere svolte entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono.
8. Il finanziamento sarà revocato per le parti non espletate.