Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi
Titolo 4 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Art. 23 - Svolgimento e variazioni delle attività

1. Le iniziative e le attività finanziate si svolgono sotto la responsabilità del delegato.
2. Le associazioni, le liste e i gruppi universitari provvedono obbligatoriamente a pubblicizzare adeguatamente le iniziative presso gli studenti dell’Ateneo tramite il sito web dell'Ateneo, a darne notizia al Consiglio degli Studenti tramite l'indirizzo e-mail cds@units.it, a darne comunicazione con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di svolgimento delle attività alle associazioni che si occupano di attività editoriali disciplinate dall’articolo 17, comma 6, del presente regolamento e, facoltativamente, con ogni altro mezzo idoneo.
3. Il Consiglio degli Studenti si riserva di accertare l’effettivo svolgimento delle singole attività e provvede, tramite la propria commissione II “Regolamenti, Statuto, trasparenza e affari generali”, a operare semestralmente una verifica generale delle attività svolte e delle erogazioni effettuate.
4. Gli assegnatari possono fare richiesta scritta di rinuncia al finanziamento delle attività, in misura totale o parziale, oppure comunicare al Magnifico Rettore e al Consiglio degli Studenti il rinvio di ciascuna attività e del relativo finanziamento, entro 60 giorni dalla data di svolgimento precedentemente indicata e, comunque, non oltre il 1° novembre. Qualora l’assegnatario faccia rinuncia al finanziamento entro il 31 marzo non si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del presente articolo. La rinuncia scritta è depositata presso l’Ufficio di Staff Organi accademici collegiali, il quale provvede a verificare il rispetto dei termini.
5. Tutte le iniziative e le attività finanziate devono essere completate entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono.
6. Il finanziamento è revocato per le voci di spesa, indicate nel preventivo approvato, per le quali non è stato utilizzato.
7. Nel caso di mancato svolgimento dell’attività finanziata con i fondi di cui al presente regolamento, senza una motivazione approvata da una votazione del Consiglio degli Studenti, il soggetto richiedente subisce la seguente penalità:
a. per le associazioni, sarà dimezzato il massimale dei fondi stanziabili per le attività di cui al presente regolamento all’articolo 17, comma 1 per l’anno successivo.
b. per i gruppi, sono esclusi dalla domanda di fondi per le attività di cui al presente regolamento per l’anno successivo. I delegati di tali gruppi sono, inoltre, interdetti dal ricoprire cariche di rilievo in gruppi, associazioni o liste per l’anno successivo.