Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 27 - Ricorsi e opzioni

1. Contro il provvedimento rettorale di proclamazione degli eletti è ammesso ricorso alla commissione elettorale centrale entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

2. La commissione elettorale centrale decide entro i successivi due giorni lavorativi.

3. Contro la decisione della commissione elettorale centrale è ammesso appello al Senato Accademico, che decide in via definitiva.

4. Di tali decisioni è data pubblicità mediante pubblicazione nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

5. Nel caso di plurima elezione, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, l’opzione tra uno degli organi maggiori, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato per lo sport universitario e Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, deve essere esercitata entro cinque giorni dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. In caso di mancata opzione, il candidato è eletto nell’organo maggiore in cui ha riportato il maggior numero di voti.

6. Il diritto di opzione è attribuito altresì allo studente che, avendo presentato la propria candidatura per più organi, ai sensi dell’articolo 9, e essendo risultato eletto in uno solo di essi, abbia diritto a subentrare, per sopravvenute rinunce o decadenze, nell’organo per il quale è risultato primo dei non eletti. In tal caso l’opzione deve essere esercitata entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione rettorale. Decorso inutilmente tale termine, lo studente conserva la carica già ricoperta. E’ fatta salva la copertura del posto vacante ai sensi dell’articolo 28 e nel rispetto delle relative graduatorie.