Regolamento per l'elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico

Art. 5 - Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.