Regolamento per l'elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico

Art. 4 - Assemblea degli elettori

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e designano gli elettori componenti delle tre commissioni elettorali di seggio, formate come segue: per il seggio n. 1, cinque componenti e un supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti e un supplente.
2. L’assemblea formalizza l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.