Regolamento per l'elezione nel senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto (art. 11 - Allegato B)

Art. 5 - Presentazione delle candidature

1.La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.
4. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all’assemblea degli elettori.