Statuto dell'Università degli Studi di Trieste
Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 5 - Fonti normative

1. Lo Statuto è espressione dell’autonomia costituzionalmente garantita dell’Università e ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

2. Per l’attuazione dello Statuto e delle leggi in materia di ordinamento universitario, sono adottati i seguenti regolamenti:

- il regolamento generale di Ateneo, che detta le norme di organizzazione e disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo;

- il regolamento didattico di Ateneo, che disciplina l’ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;

- il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;

- il regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di ruolo;

- il regolamento di Ateneo che disciplina le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori;

- il regolamento degli studenti, che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite dagli studenti;

- altri regolamenti necessari all’organizzazione e al funzionamento dell’Università.

3. I regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono adottati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dagli articoli 10, 12 e 14, ed emanati con decreto del Rettore. Le deliberazioni di approvazione e di espressione di parere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità sono adottati secondo il procedimento previsto dall’articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Le strutture di ricerca e didattiche adottano un regolamento che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento, in conformità al presente Statuto e ai principi definiti dagli organi di governo dell’Ateneo. Il regolamento, adottato dal consiglio della struttura, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.

6. I regolamenti di cui al presente articolo e le successive modifiche sono pubblicati nell’albo ufficiale di Ateneo.

7. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.