Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste

Art. 10 - Durata e Modalità di recesso

Gli atti costitutivi delle strutture cui l’Università partecipa devono prevedere la durata certa dell'attività legata al perseguimento dei fini per i quali sono costituite.
In ogni caso, la partecipazione dell’Università alle strutture di cui all’art. 2 deve prevedere una durata certa.
Nel rispetto delle procedure previste dall’art. 4 delle presenti Direttive, è possibile deliberare in merito al rinnovo della partecipazione.
E’ sconsigliato l’uso dell’istituto del tacito rinnovo.
La clausola di recesso dovrà essere prevista negli atti costitutivi.