Attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi
Titolo 3 - RIPARTO DEI FONDI

Art. 9 - Delibera del Consiglio degli Studenti sul piano di ripartizione

1. Il presidente del Consiglio degli Studenti provvede a inviare il piano di ripartizione e il verbale della commissione a tutti i consiglieri entro due giorni solari dalla conclusione dei suoi lavori. Il Consiglio degli Studenti adotta la delibera sul piano di riparto non prima di cinque giorni lavorativi dall’invio ai consiglieri della proposta della commissione.
2. Il Consiglio degli Studenti può emendare con delibera motivata il piano di ripartizione solamente laddove rinvenga un errore materiale, un’erronea applicazione dei criteri di riparto, l’indebita ammissione ovvero esclusione di un partecipante al bando o comunque la violazione di norme nonché di disposizioni del presente regolamento.