Regolamento per la formazione medico specialistica
Titolo 3 - Formazione

Art. 19 - Medici militari e Medici afferenti al SSN

Per gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione ai sensi dell’art. 35 comma 3 (Medici militari) e dell’art. 35 comma 4 (Personale medico di ruolo appartenente a specifiche categorie in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola) del D.L.vo 368/1999 il Consiglio della Scuola approva un Programma Personale di Formazione, che tenga conto della specificità di dette categorie e di quanto previsto dagli artt. 38 e 42 del medesimo D.L.vo 368/1999.
La rilevazione delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, viene documentata dal libretto-diario di cui al titolo III, art. 16, ultimo comma, del presente Regolamento.