Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

Art. 4 - Elettorato passivo.

1. L’elettorato passivo per l'elezione nel Senato Accademico di quattro rappresentanti degli studenti, di cui uno eletto tra i dottorandi, nonché di due rappresentanti nel Comitato Universitario per lo Sport, coincide con l’elettorato attivo.
2. L’elettorato passivo per l’elezione di quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università e di tre rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.Di.S.U. spetta agli studenti in possesso della cittadinanza italiana o di paesi appartenenti all’Unione Europea, regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.
3. L’elettorato passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà coincide con l’elettorato attivo. Per gli studenti iscritti ad un corso di studio interfacoltà l’elettorato passivo coincide con l’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà di gestione.