Conferimento di attività didattiche integrative e tecnico/pratiche

Art. 5

1. I contratti possono essere stipulati dal Rettore o, con delega rettorale, dal Preside di Facoltà, secondo il seguente iter procedurale:
a) stipula del Rettore:

1) Emissione da parte del Preside, previa delibera del Consiglio di Facoltà di apposito bando di selezione contenente l’indicazione delle attività didattiche da conferire per contratto, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. Del bando viene data pubblicità mediante affissione all’albo della Facoltà e mediante diffusione per via telematica sul sito web d’Ateneo.
2) Valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati da parte del Consiglio di Facoltà o di una Commissione da esso incaricata.
3) Designazione da parte del Consiglio della Facoltà del candidato prescelto.
4) Acquisizione da parte dell’Amministrazione - tramite le Facoltà - delle dichiarazioni del docente designato, secondo i moduli appositamente previsti, e conseguente verifica dell’assenza di cause di incompatibilità di cui alla Tabella A allegata.
5) Proposta del Rettore al docente designato di conferimento dell’incarico didattico, previa verifica, nei casi di cui alla tabella B allegata, della sussistenza delle condizioni previste.
6) Invio all’Amministrazione da parte dell’interessato, dell’accettazione.
7) Corresponsione al docente, a 60 giorni dalla stipula del contratto, a titolo di anticipo, del 40% del compenso previsto a contratto.
8) Attestazione del Preside all’Amministrazione, alla fine del corso di lezioni, che il docente ha regolarmente svolto il corso conferito (previo controllo dall’apposito registro).
9) Corresponsione al docente, a titolo di saldo, a 60 giorni dall’arrivo all’amministrazione centrale della attestazione di regolare svolgimento del corso da parte del Preside, del rimanente 60% del compenso previsto a contratto, salvo recupero, in caso di adempimento parziale della prestazione prevista, di una somma da determinarsi proporzionalmente alla prestazione non eseguita.

b) stipula del Preside su delega del Rettore:
1) Emissione da parte del Preside, previa delibera del Consiglio di Facoltà, di apposito bando di selezione contenente l’indicazione delle attività didattiche da conferire per contratto, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. Del bando viene data pubblicità mediante affissione all’albo della Facoltà e mediante diffusione per via telematica sul sito web d’Ateneo.
2) Valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati da parte del Consiglio di Facoltà o di una Commissione da esso incaricata.
3) Designazione da parte del Consiglio della Facoltà del candidato prescelto.
4) Acquisizione da parte del Preside delle dichiarazioni del docente, secondo i moduli appositamente previsti, e conseguente verifica dell’assenza di cause di incompatibilità di cui alla tabella A allegata.
5) Proposta al docente designato di conferimento dell’incarico didattico da parte del Preside su delega rettorale, previa verifica, nei casi di cui alla tabella B allegata, della sussistenza delle condizioni previste.
6) Invio dell’accettazione alla Facoltà da parte dell’interessato.
7) Trasmissione da parte del Preside all’Amministrazione del contratto stipulato e della relativa documentazione mediante supporto informatico.
8) Corresponsione al docente, a 60 giorni dalla stipula del contratto, a titolo di anticipo, del 40%del compenso previsto a contratto.
9) Attestazione del Preside all’Amministrazione, alla fine del corso di lezioni, che il docente ha regolarmente svolto il corso conferito (previo controllo dall’apposito registro).
10) Corresponsione al docente, a titolo di saldo, a 60 giorni dall’arrivo all’amministrazione centrale della attestazione di regolare svolgimento del corso da parte del Preside, del rimanente 60% del compenso previsto a contratto, salvo recupero, in caso di adempimento parziale della prestazione prevista, di una somma da determinarsi proporzionalmente alla prestazione non eseguita.
2. Per eccezionali esigenze di necessità e urgenza, ai fini del conferimento delle attività didattiche di cui al presente Regolamento, le Facoltà, laddove, non si sia potuto procedere alla tempestiva emissione del previsto bando, possono designare direttamente il docente proposto per la stipula del contratto.