Conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 4.11.2005 n. 230

Art. 2 - Procedura preliminare di conferimento degli insegnamenti

1. Le Facoltà provvedono, con delibera motivata, al conferimento dei corsi scoperti, in coerenza con quanto previsto dal Consiglio di amministrazione in materia di cessazioni volontarie anticipate dal servizio di docenti/ricercatori di ruolo (delibera dd. 24.9.2008 - odg 6/B - punto B/a) e secondo le procedure previste dall’art. 4 del presente regolamento, secondo il seguente ordine di priorità:

a) conferimento, mediante incarico gratuito, a professori, ricercatori o assistenti di ruolo della Facoltà o a ricercatori a tempo determinato di cui al comma 14 della legge 230/2005, nella fattispecie di cui all’art. 1, c. 10, della legge 230/2005, o affidamento gratuito a ricercatori, assistenti di ruolo e professori incaricati stabilizzati della Facoltà, nella fattispecie di cui all’art. 1, c. 11, della legge 230/2005, previa consultazione interna attivata dal Preside;
b) conferimento, mediante incarico retribuito, a professori, ricercatori o assistenti di ruolo della Facoltà, o ricercatori a tempo determinato di cui al comma 14 della legge 230/2005, nella fattispecie di cui all’art. 1, c. 10, della legge 230/2005, previa consultazione interna attivata dal Preside.
2. Atteso che il conferimento può essere a titolo gratuito o retribuito, gli incarichi possono essere retribuiti a condizione che le disponibilità di bilancio lo consentano e solo se svolti oltre i limiti orari degli impegni didattici specificamente previsti per le diverse qualifiche secondo le deliberazioni adottate dagli organi accademici.
Gli incarichi che rientrino nei limiti delle ore di didattica frontale e dell’impegno didattico complessivo specificamente previsti per le diverse qualifiche sono conferiti a titolo gratuito.

3. Il professore, il ricercatore o l’assistente di ruolo o il ricercatore a tempo determinato, proposto per il conferimento dell’incarico deve afferire allo stesso settore scientifico disciplinare di riferimento dell’insegnamento conferito o ad un settore affine. L’affinità può essere deliberata anche contestualmente dal Consiglio di Facoltà.