Delle attività in conto terzi

Art. 12 - Norme transitorie

1. La Direzione amministrativa si impegna a implementare un sistema informativo delle attività disciplinate dal presente Regolamento, anche al fine di verificare i risultati derivanti dall’applicazione sperimentale di quest’ultimo, prevista per un biennio.
2. Verrà istituita un’apposita Commissione, con il compito di monitorare l’andamento del percorso sperimentale di applicazione del nuovo Regolamento. La composizione verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali. Alla medesima Commissione sono ricondotte le responsabilità di cui all’art. 2, comma 2.

3. E’ abrogato il Regolamento di cui al Decreto rettorale n. 306/AG dd. 26.4.1991 e successive modificazioni.
4. I rapporti in atto, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a essere soggetti al Regolamento di cui al Decreto rettorale sopra citato.
5. Per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi spettanti al personale impiegato nell’attività in conto terzi, si applica la normativa vigente.
6. In relazione a materie specifiche, si rinvia alla normativa di Ateneo già emanata in applicazione del principio di autonomia universitaria, prevista dall’art. 33 della Costituzione.