Delle attività in conto terzi

Art. 9 - Costi e ripartizione degli utili

1. Nella determinazione dei corrispettivi per qualsiasi tipo di prestazione si dovrà tenere conto:

del costo sostenuto per l'impiego dei materiali di consumo;
delle spese di viaggio e missioni del personale per l'esecuzione delle prestazioni;
dell’ammortamento(*);
del costo omnicomprensivo del personale non strutturato che collabora alla prestazione;
del costo del personale T.A. che collabora alla prestazione, calcolato in base al costo orario vigente;
di eventuali altre voci di spesa ritenute oggettivamente imprescindibili ai fini della determinazione del costo della prestazione;
dell'utile, che risulta convenzionalmente determinato in misura pari alla differenza tra il corrispettivo al netto di IVA, ma inclusivo di tutti gli altri oneri, e i costi di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f);. in ogni caso almeno pari al 10% del valore del corrispettivo al netto di IVA.
2. Dal corrispettivo totale al netto di IVA si detraggono le quote, così come riportate nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Alla luce dei risultati conseguiti, i compensi, così come approvati ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 5, saranno erogati secondo l’allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui all’attività in conto terzi partecipi soltanto personale docente e personale amministrativo, con esclusione del personale tecnico, è facoltà del personale docente destinare il proprio compenso, derivante dalle prestazioni di cui al presente regolamento, al finanziamento della ricerca o di altre attività istituzionali. In tal caso, detti compensi al personale docente non sono soggetti ad alcuna ritenuta. I compensi al personale amministrativo continuano a ricadere nella disciplina di cui al precedente comma 3. Nella fattispecie del presente comma, le quote di detrazione dal corrispettivo totale, al netto dell’IVA, sono quelle riportate nell’allegata Tabella A bis (conto terzi “ridotto”), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

(*)NOTA: Per quanto concerne la quantificazione dell'ammortamento delle apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.