Delle attività in conto terzi

Art. 6 - Modalità di svolgimento della prestazione

1. Nel caso di prestazioni rese da personale tecnico-amministrativo, esse potranno essere svolte all’interno dell’orario ordinario di lavoro, subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, e/o al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, con il ricorso a ore straordinarie. ll corrispettivo del valore delle ore prestate dal personale tecnico–amministrativo, all’interno dell’orario di lavoro, viene riattribuito all’Amministrazione centrale.La prestazione per l’attività in conto terzi svolta dal personale tecnico-amministrativo, al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, dovrà risultare dal sistema di rilevazione delle presenze o da altra documentazione. La durata dell’orario di lavoro, compresa l’attività svolta nell’ambito della prestazione conto terzi, dovrà comunque essere ricompresa nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2. Nel caso di ricorso a ore straordinarie, da considerarsi al di fuori della quota assegnata annualmente alla struttura, le medesime, graveranno sulla commessa.
3. Qualora il personale docente e ricercatore o il personale dirigente, tecnico-amministrativo non assolvano ai propri doveri ovvero non adempiano alle prescrizioni del presente Regolamento, il Rettore e il Direttore amministrativo, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, potranno negare il permesso di svolgere attività in conto terzi.