Delle attività in conto terzi

Art. 1 - Oggetto e definizione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di attività a favore di soggetti terzi pubblici e privati, a fronte del pagamento di un adeguato corrispettivo. Tali attività, espletate anche nel concomitante interesse dell’Università, supportano le finalità istituzionali della medesima, avvalendosi delle sue strutture e delle competenze del personale che in esse opera.