Manuale di gestione del protocollo informatico
Titolo 7 - Piano di sicurezza e privacy

Art. 7.4 - Diritto di consultazione

In armonia con le normative di legge vigenti l’Università garantisce l’accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della disciplina di tutela dei dati personali e sensibili.
A seconda dei soggetti dai quale proviene la richiesta si distingue una consultazione:

interna

ogni dipendente dell’Università può consultare i documenti relativi ad affari da trattarsi in ragione delle proprie funzioni e dell’attività svolta presso l’AOO o la UO di appartenenza.
I dipendenti sono in ogni caso tenuti al rispetto del segreto d’ufficio;
di terzi per fini amministrativi

il riferimento è alle norme di legge e regolamentari in materia di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione e dell’ Università;
di terzi per fini scientifiche storico-scientifica
Sono liberamente consultabili, ad eccezione:
di quelli a carattere riservato, consultabili 50 anni dopo la chiusura del fascicolo che li contiene;
di quelli contenenti dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale), consultabili 40 anni dopo la chiusura del fascicolo che li contiene;
di quelli contenenti i dati cd. “sensibilissimi”, idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare, consultabili 70 anni dopo la chiusura del fascicolo che li contiene.

La consultazione dei documenti contenenti dati sensibili può essere autorizzata anche prima della scadenza dei termini prescritti, attenendosi alle norme contenute rispettivamente nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici e nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici.