Ripartizione del fondo di incentivazione per l'attività di coordinamento tecnico amministrativo, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo delle opere di edilizia universitaria - art. 11 L.R. 14/02

Art. 13 - Attribuzione della quota d’incentivazione per il coordinamento della sicurezza (Legge 494/96) ed in generale per gli adempimenti relativi alla sicurezza in fase di progettazione e realizzazione

La quota d'incentivazione di cui all'art. 7 prevista per il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, pari al 6,00% del fondo d’incentivazione è attribuita al Coordinatore della sicurezza per la progettazione formalmente incaricato. Nelle opere in cui non sia prevista la figura del Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96, tale incentivo è attribuito ai Progettisti incaricati, in considerazione delle specifiche problematiche relative alla sicurezza che i suddetti sono comunque tenuti a valutare, scegliendo tra le possibili soluzioni progettuali quella in grado di meglio tutelare la sicurezza dei lavoratori e di ridurre la trasmissione dei rischi agli ambienti circostanti ed alle persone che operano in detti ambienti.
La quota d'incentivazione di cui all'art. 7 prevista per il Coordinatore della sicurezza o Direttore operativo in fase di realizzazione delle opere, pari al 8,00% del fondo d’incentivazione è attribuita al Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione formalmente incaricato, ovvero nelle opere in cui non sia prevista la suddetta figura, tale incentivo viene attribuito al Direttore dei lavori in considerazione delle specifiche problematiche relative alla sicurezza dei lavoratori ed all'eventuale trasmissione dei rischi agli ambienti circostanti che il suddetto deve comunque valutare per garantire le migliori condizioni operative durante l'esecuzione dei lavori.