Disciplina delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato

Art. 2

Il finanziamento delle borse può trovare parziale o totale copertura:
- con fondi dell’Università (fondi ministeriali, fondi esterni o di bilancio);

- con fondi di Dipartimenti o di Centri Interdipartimentali di Ricerca, anche su fondi provenienti da Enti esterni. In tal caso dovrà essere sottoscritta una convenzione prima dell’attivazione della borsa. L’importo relativo dovrà essere versato dalla struttura di ricerca al Centro di Spesa Principale entro 30 gg. dall’assegnazione della borsa al candidato vincitore. L’Ente esterno provvederà al finanziamento in due annualità; il finanziamento della seconda annualità è subordinato all’ammissione del borsista al secondo anno di attività.