Per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 51, comma 6 della legge 27.12.1997 n. 449

Art. 8 - Richieste di attivazione assegni

L’attivazione di assegni di ricerca può essere richiesta dal Consiglio di Dipartimento nonché dagli Organi decisionali competenti per i singoli Centri Interdipartimentali di Ricerca.
L’attivazione di assegni di ricerca può altresì essere richiesta direttamente dal Direttore del Dipartimento, se a ciò delegato dal Consiglio della struttura e previa verifica dell’effettiva disponibilità dei fondi.

La richiesta del Consiglio della struttura o del Direttore di Dipartimento, se delegato, devono indicare:

a) l'area scientifica, individuata fra quelle previste nei decreti ministeriali vigenti, nonchè i settori scientifico-disciplinari (da 1 a 3) fra quelli che compongono l’area, ai quali fa riferimento il programma di ricerca;
b) il numero degli assegni per ciascuna area e per ciascun settore;
c) il responsabile scientifico individuato tra i docenti e ricercatori appartenenti all’area alla quale fa riferimento il programma di ricerca;
d) il programma di ricerca, presentato dal responsabile scientifico del progetto, alla cui realizzazione sarà legata l’attività dell’assegnista;
e) la durata degli assegni (specificando l’eventuale rinnovabilità);
f) l’importo dell’assegno (costo complessivo per l’Ateneo);
g) il Dipartimento di afferenza dell’assegnista per gli assegni di ricerca la cui attivazione viene richiesta dai Centri interdipartimentali di ricerca.

Per il conferimento degli assegni di ricerca viene indetta, con decreto rettorale, una pubblica selezione per titoli e colloquio. Copia del bando viene esposta agli albi della Sezione Personale Docente, del Dipartimento e/o dell’eventuale altra struttura interessata.
La durata dell’assegno è in ogni caso subordinata alla disponibilità finanziaria per la copertura della spesa. Il responsabile della struttura richiedente (per i Centri Interdipartimentali: il Direttore della struttura competente per la gestione amministrativo-contabile) dovrà attestare la consistenza, la disponibilità e la provenienza dei fondi per il (co)finanziamento di ciascun assegno, per tutta la durata dello stesso.
Qualora la spesa per l’assegno sia, anche in parte, a carico di fondi di pertinenza di un docente, il titolare dei fondi dovrà controfirmare la richiesta di cui sopra.
Nei casi in cui venga richiesta la stipula di una convenzione con un ente esterno (co)finanziatore – salvo che il (co)finanziamento non derivi da una convenzione quadro già in atto - ed il testo proposto non risulti conforme allo schema standard approvato dagli Organi accademici, la convenzione proposta dovrà essere inoltrata alla Sezione Personale docente ai fini dell’esame delle variazioni rispetto allo schema standard e della successiva approvazione da parte degli Organi accademici.
In caso di cessazioni anticipate di assegni di ricerca cofinanziati con fondi MIUR per rinuncia del titolare o per altri motivi, le quote finanziarie residue potranno essere utilizzate per per bandire assegni di durata comunque non inferiore ad un anno. In tali casi, per la parte di cofinanziamento a carico del dipartimento, si darà luogo al pareggio delle scritture contabili in sede dipartimentale ed in sede principale e l’eccedenza eventualmente già versata al centro principale verrà restituita al Dipartimento, che la potrà utilizzare a copertura di un nuovo bando assieme alla quota residua del cofinanziamento MIUR. Nel caso non venga richiesta l’emissione di un nuovo bando, la quota di cofinanziamento MIUR non utilizzata per cessazione anticipata, rimane accantonata presso il bilancio del centro principale, ad integrazione del fondo assegni di ricerca.
In caso di cessazioni anticipate di assegni di ricerca a totale finanziamento di una struttura di ricerca, la quota avanzata, se già versata al centro principale, verrà comunque restituita –previa richiesta e conteggio della Sez. Stipendi- al Dipartimento stesso. Se la quota avanzata non risulterà ancora versata al centro principale, sarà rideterminato in meno il valore dell’accertamento relativamente a quanto dovuto al centro principale stesso.
Non sono ammesse in alcun caso compensazioni nelle scritture contabili fra quote finanziarie residue e quota da riversare per l’attivazione di nuovi assegni.