Comitato Etico di Ateneo

Art. 4 - Sperimentazione animale

Il Comitato, di cui al presente Regolamento, sarà l’organo di Ateneo competente in materia di Sperimentazione Animale (SA).

Il Comitato espleta le funzioni previste dalla legge vigente, e comunque svolge compiti di:
a) valutazione etica e tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, presentati da ricercatori dell’Ateneo, che prevedano l’utilizzo di un qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi, ad esclusione di altre forme fetali o embrionali; su richiesta , può svolgere tali funzioni anche su progetti presentati da ricercatori esterni all’Ateneo;
b) valutazione della conformità della descrizione delle procedure operative impiegate nella sperimentazione animale alla normativa di settore ed integrazione delle stesse in caso di vuoto legislativo, sulla base di criteri ispirati alle linee-guida della normativa vigente e, ove queste manchino, alle buone pratiche cliniche veterinarie;
c) promozione comunque dell’utilizzo di modelli alternativi, della validazione e della diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all’uso di animali o che ne possano diminuire il numero.

Nell’espletamento di tali funzioni, il Comitato si atterrà a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge sulla SA, prevedendo nella propria composizione le figure dotate delle competenze previste dalla legge.
L’uso di modelli animali per lo sviluppo di tecniche e procedure chirurgiche trasferibili all’uomo, nonché per l’addestramento pratico degli operatori del settore medico, può essere consentito a condizione che tali animali vengano utilizzati in anestesia generale profonda e che, una volta valutato il successo o meno della procedura, si proceda quanto prima alla loro eutanasia.
Il Comitato inoltre:

- in stretta collaborazione con i competenti uffici dell’Ateneo, promuove l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia, necessari per garantire le migliori condizioni di vita degli animali stabulati, sia in ordine all’idoneità e sicurezza degli ambienti, che alla competenza ed alla sicurezza del personale ad essi adibito;
- verifica che siano realizzate le condizioni per l’attuazione della L. 413/93 sull’obiezione di coscienza;
- promuove iniziative finalizzate all’informazione e all’aggiornamento in materia di tutela ed utilizzo degli animali da laboratorio per tutti gli operatori del settore.