Didattico di Ateneo
Titolo 1 - Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 8 - Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo costituisce l’unità di misura dell’impegno complessivo richiesto allo studente per lo svolgimento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario. Ad un credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.

2. Gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio determinano la frazione dell’impegno orario complessivo, che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono norme al fine di valutare l’obsolescenza dei crediti acquisiti in relazione all’evoluzione della materia oggetto delle attività formative corrispondenti.
4. Le Facoltà possono prevedere il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso questo presenti idonea certificazione (nel rispetto della normativa vigente) che attesti l’acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il predetto riconoscimento è consentito nei limiti stabiliti dai Decreti ministeriali (articolo 4).
I crediti relativi alla conoscenza di una o più lingue dell’Unione europea e al possesso di abilità informatiche possono essere riconosciuti, in conformità ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio e in forme regolamentate dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciati da strutture, interne o esterne all’Ateneo, di riconosciuta competenza.
5. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell’Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Facoltà.