Didattico di Ateneo
Titolo 1 - Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

Il Regolamento didattico di un Corso di studio viene redatto in conformità all’articolo 12 del RAU ed al relativo ordinamento didattico e ne specifica gli aspetti organizzativi; viene approvato dal competente Consiglio di Facoltà contestualmente all’attivazione del Corso di studio e viene sottoposto a revisione annuale.
Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina in particolare:

a) l’elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all’acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal Corso, ossia l’elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e con precisazione delle eventuali propedeuticità nonché articolazioni in moduli e tipologie didattiche e delle altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali;

b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula;
c) l’assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso;
d) l’articolazione dei curricula offerti nell’ambito del corso, e l’eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;
e) le eventuali obbligatorietà di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
f) la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali e di stati dell’Unione europea;

g) le modalità di verifica dei requisiti di ammissione al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l’assolvimento del debito formativo;

h) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
i)le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.