Didattico di Ateneo
Titolo 1 - Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 3 - Strutture didattiche

1. Le Strutture didattiche dell’Ateneo sono le Facoltà.
2. Ciascuna Facoltà può istituire:

a) Consigli di Corsi di studio, articolati in Consigli di Corso di laurea, Consigli di Corso di laurea magistrale, Consigli di Corso di specializzazione e Consigli di Corso di master universitario;
b) eventuali strutture didattiche speciali che erogano servizi didattici integrativi.

3. La proposta di istituzione di nuovi corsi deve essere sottoposta all’approvazione del MiUR, ai sensi dell’articolo 11 della legge 341/90 e delle vigenti disposizioni sulla programmazione del sistema universitario, tramite la Banca dati dell’offerta formativa.
4. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi possono essere attivati a ciascun livello corsi di studio interfacoltà o interuniversitari con altri Atenei italiani o esteri, comprese le Scuole interateneo di specializzazione e Corsi di master congiunti.
5. Le strutture didattiche non previste dallo Statuto sono rette da un Consiglio costituito dai docenti responsabili dei corsi d’insegnamento attivati in ciascuna struttura e da una rappresentanza degli studenti determinata dal Consiglio di Facoltà, in base a criteri stabiliti dal Senato accademico.
6. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, ove non contemplati dallo Statuto, l’istituzione di organi ristretti, cui le strutture sovraordinate possono demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
7. Presso ogni Facoltà è istituito un Comitato paritetico per la didattica ai sensi dello Statuto.
8. I Comitati di cui al comma 7 devono esprimere parere sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati presso la Facoltà di afferenza, con particolare riferimento all’effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Il parere è reso entra trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.