1.Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Nucleo di Valutazione si tengono ogni biennio successivamente all’insediamento degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS, nonché nei Consigli di Dipartimento, ai sensi dell’articolo 18 Statuto.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio.
1. La commissione elettorale attribuisce i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell’articolo 13, commi 2, 3 e 4, regolamento generale di ateneo.
2. A parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nel Nucleo di Valutazione di Ateneo In via residuale prevale il candidato più giovane di corso, quindi il più giovane di età.
3. Ai fini dell’applicazione del precedente comma si considera l’intera carriera universitaria dello studente.