Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

TITOLO VII – ELEZIONE DI TRE RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI DI RUOLO E DEI RICERCATORI E DI UN RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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ARTICOLO 45 – OGGETTO

1.    Il presente titolo disciplina le elezioni di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste ai sensi dell’articolo 13 Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

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ARTICOLO 46 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1.    La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 regolamento generale di Ateneo.

2.    I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio, corredate di curriculum vitae e idonea documentazione.

3.    Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla Commissione tecnica di valutazione, che provvede al successivo inoltro delle candidature ammissibili alle rispettive assemblee degli elettori.

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ARTICOLO 47 – ASSEMBLEE DEGLI ELETTORI

1.    Gli aventi diritto all'elettorato attivo, professori di ruolo e ricercatori e personale tecnico amministrativo, riuniti nelle rispettive assemblee, ai sensi dell’articolo 9 e 30 regolamento generale di Ateneo, eleggono il presidente delle rispettive assemblee.

2.    Nel corso delle rispettive Assemblee i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata dalla Commissione tecnica di valutazione, presentano il proprio programma.

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ARTICOLO 48 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI

1.    L'insediamento degli eletti nel Consiglio di amministrazione avviene contestualmente a quello dei componenti esterni.