1. Il presente titolo disciplina le elezioni di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste ai sensi dell’articolo 13 Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.
1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio, corredate di curriculum vitae e idonea documentazione.
3. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla Commissione tecnica di valutazione, che provvede al successivo inoltro delle candidature ammissibili alle rispettive assemblee degli elettori.
1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, professori di ruolo e ricercatori e personale tecnico amministrativo, riuniti nelle rispettive assemblee, ai sensi dell’articolo 9 e 30 regolamento generale di Ateneo, eleggono il presidente delle rispettive assemblee.
2. Nel corso delle rispettive Assemblee i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata dalla Commissione tecnica di valutazione, presentano il proprio programma.
1. L'insediamento degli eletti nel Consiglio di amministrazione avviene contestualmente a quello dei componenti esterni.