Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste

Articolo 23 – Abrogazioni.

1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento di Ateneo relativo al Rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi esterni al personale docente e ricercatore a tempo pieno, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 1998.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono più operative le Linee Guida in materia di attività di consulenza e di svolgimento di incarichi istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati da parte di professori e ricercatori a tempo pieno dell’Ateneo, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2013.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, restano ferme le previsioni degli articoli 11 ss. d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dell’articolo 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dell’articolo 6 legge 30 dicembre 2010 n. 240, nonché ogni altra norma di legge, recante disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti svolti da dipendenti pubblici.

Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste

Articolo 24 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2020 e si applica alle richieste di autorizzazione presentate successivamente a tale data. Le autorizzazioni concesse in precedenza, conservano validità nei limiti del rispettivo provvedimento autorizzatorio.

2. Con riferimento alle attività esercitabili liberamente ai sensi del Capo V, gli effetti del presente Regolamento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. Da tale data, pertanto, cessa l’obbligo di comunicazione preventiva al Rettore delle suddette attività.