1. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere ex articolo 10 comma 1, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera infliggendo la sanzione o disponendo l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio.
2. Qualora il procedimento si concluda con l’irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immeditata esecuzione alla relativa delibera.