Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

Titolo IV –Organizzazione

Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

Articolo 13 - Strutture e responsabili

 

1.    L'esecuzione delle prestazioni sarà affidata, di norma, ai Dipartimenti e alle strutture dell’Amministrazione Centrale, ai singoli professori e ricercatori e a singole unità di personale strutturato, secondo le competenze richieste dalle attività da svolgere.

2.    Il Responsabile della Struttura (Direttore di Dipartimento, Dirigenti e/o Direttore Generale per l’Amministrazione Centrale) individua il responsabile della prestazione nell’ambito del personale appartenente ai ruoli universitari, fra i professori e ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, preferibilmente di categoria EP e D, tenuto conto della prestazione da rendere e dei requisiti tecnico-professionali e di qualità richiesti dal mercato e adeguati alla soddisfazione del committente.

3.    Il responsabile può, altresì, essere proposto dal committente come necessario referente della prestazione.

4.    Qualora per lo svolgimento delle attività di cui sopra sia necessaria l’iscrizione a un albo professionale, laddove consentito dalla normativa vigente in materia tale iscrizione dovrà essere posseduta dal responsabile della prestazione di cui al precedente comma 2.

5.    Per le prove tecniche il responsabile può essere individuato dal competente organo e mantiene tale incarico fino a che non rinunci esplicitamente ad esso ovvero sia sostituito da altro responsabile.

 

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Articolo 14 – Gruppo di lavoro

1.    Il Responsabile della Struttura definisce, d’intesa con il responsabile della prestazione, il gruppo di lavoro individuando le persone ed il tempo di lavoro dedicato.

2.    Solo nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale della struttura interessata o di altre strutture dell'Università, è consentito fare ricorso a soggetti estranei all'Università stessa, limitatamente alla durata del contratto o convenzione o all'eventuale termine di utilizzo del contributo e nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Ateneo.

3.    Nel caso in cui parte dell'attività da svolgere venga assegnata a personale dell'Università non appartenente alla struttura interessata, è fatto obbligo di acquisire preventivamente il nulla osta del responsabile della struttura di appartenenza (Direttore della struttura di appartenenza per il personale docente; Direttore del CLA per i CEL; Responsabili delle strutture di appartenenza per il PTA). In caso di diniego dell’autorizzazione, la competenza a decidere è attribuita, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, al Rettore e al Direttore Generale.

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Articolo 15 – Organizzazione del lavoro

1.    Il responsabile della prestazione definisce, di concerto con il committente, l’attività da svolgere sotto il profilo operativo, mantiene i contatti con l’esterno, organizza il gruppo di lavoro, gestisce i tempi di lavoro e amministra le risorse finanziarie e strumentali a disposizione della commessa in modo da garantire il rispetto degli impegni assunti e l’armonico svolgimento di tutte le attività.

2.    Il gruppo di lavoro può essere modificato nel corso della vita del progetto, nel rispetto dei vincoli eventualmente fissati dal finanziatore ed accettati dall’Università, sia per assicurare l’esecuzione delle attività previste che per adeguarlo a nuove e diverse esigenze sopravvenute nell’organizzazione. In caso di impossibilità sopravvenuta del responsabile della prestazione, il competente organo provvede alla sua sostituzione.

3.    Le prestazioni rese dal personale tecnico amministrativo sono svolte all’interno dell’orario ordinario di lavoro, subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, ovvero al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, con il ricorso a ore straordinarie.

4.    La prestazione svolta dal personale tecnico amministrativo, al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, deve risultare dal sistema di rilevazione delle presenze.

5.    La durata dell’orario di lavoro, comprensiva dell’impegno devoluto nell’ambito di progetti o attività di cui al presente articolo, non può superare i limiti consentiti dalla normativa vigente.

6.    Le ore straordinarie necessarie all’esecuzione della commessa devono gravare sul piano finanziario della stessa.

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Articolo 16 – Obblighi di riservatezza

1.    Il personale interessato a qualsiasi titolo dalle prestazioni di cui alla presente disciplina è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza.