Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente

TITOLO III – CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente

Art. 24 – Principi generali e finalità

1.   L’Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;

2.   I Corsi rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente, ravvisate a livello locale o nazionale.

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Art. 25– Istituzione e attivazione dei Corsi

1.    L’istituzione dei Corsi è proposta dai Dipartimenti singolarmente o per aggregazione; in caso di aggregazione, in fase di istituzione, dovrà essere individuato il Dipartimento unità principale di riferimento cui compete la gestione didattico-amministrativa del corso.

2.    I Corsi possono essere istituiti anche in collaborazione con Enti esterni pubblici e/o privati e/o in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale.

3.    Le proposte di istituzione e attivazione dei corsi per ciascun Anno Accademico devono essere presentate secondo il seguente calendario:

a)     entro il 31 gennaio per i corsi da attivare nell’anno accademico, nei periodi da maggio a settembre;

b)    entro il 31 marzo, per i corsi da attivare per l’anno accademico successivo (corsi che iniziano da ottobre a febbraio).

4.    Per esigenze formative particolari e debitamente motivate, gli Organi Accademici potranno valutare se accogliere proposte di istituzione dei corsi oggetto del presente regolamento anche al di fuori delle scadenze sopra indicate.

5.    La proposta di istituzione e attivazione, dev’essere approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Centro di spesa e inoltrata agli uffici amministrativi competenti. Le proposte verranno successivamente portate all’attenzione degli Organi Accademici per l’approvazione nella prima seduta utile.

6.    Il numero minimo degli iscritti, al di sotto del quale il Corso non può essere né istituito né attivato, è fissato a 10.

7.    La proposta di istituzione e attivazione deve contenere:

a)    Denominazione completa del Corso ed eventuale denominazione in inglese;

b)    Lingua, nella quale si svolge prevalentemente il corso;

c)    Nome del docente proponente (professore o ricercatore di ruolo, afferente al Dipartimento proponente);

d)    Tipologia del Corso;

e)    Eventuali CFU previsti e ordinamento didattico del corso;

f)     Sede e periodo di svolgimento del Corso;

g)    Titoli di accesso;

h)    Obiettivi formativi del Corso;

i)      Modalità di accesso e modalità dell’eventuale prova finale;

j)      Percentuale minima di frequenza;

k)    Indicazione degli eventuali enti coinvolti e la forma di coinvolgimento;

l)      Numero minimo e numero massimo di iscritti;

m)  Ammontare dei contributi di iscrizione;

n)    Piano Finanziario preventivo da cui risulti la sostenibilità finanziaria del Corso;

o)    Delibera delle Strutture Didattiche coinvolte;

p)    Delibera del Centro di spesa;

q)    Eventuale partecipazione di uditori.

8.    Una volta istituiti, i corsi possono essere riattivati ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore del corso, approvata dal Consiglio di Dipartimento. Qualora la richiesta differisca dalla originaria proposta istitutiva, la proposta di riattivazione è approvata dagli Organi Accademici.

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Art. 26 – Organi del corsi

1.   Sono organi del Corso: il Direttore e - ove previsto -  il Consiglio del Corso di Perfezionamento, che può essere istituito con deliberazione consiliare del/i Dipartimento/i interessato/i.

2.   Per i corsi attivati in convenzione con Enti pubblici o di ricerca, italiani o stranieri, in luogo del Direttore può essere previsto un Comitato direttivo che assicuri la presenza, in misura maggioritaria, di docenti universitari di ruolo. Il Comitato direttivo dovrà in ogni caso essere composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

3.   Il Consiglio di Corso di Perfezionamento, ove previsto, è composto dai professori e ricercatori di ruolo e può essere integrato con i docenti esterni, titolari di attività formative.

4.   Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del Corso di Perfezionamento - ove previsto- a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati. Diversamente viene nominato dal Consiglio di Dipartimento all’atto dell’approvazione della proposta istituiva o di rinnovo del corso fra i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del Corso di perfezionamento.

5.   Il Direttore presiede il Consiglio di Corso, ove istituito, e ne convoca le riunioni; rappresenta il Corso nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso,  ove previsto. Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più Delegati.

6.   I docenti responsabili delle attività formative vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio di Dipartimento di attivazione del Corso.

7.   Spetta al Consiglio di Corso di Perfezionamento, ove istituito, o al Direttore:

a)    definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso;

b)    proporre al Dipartimento la nomina dei membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Corso di perfezionamento e della Commissione per la prova finale, se prevista;

c)    sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica;

d)    proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione organizzativa del corso;

e)    definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio;

f)     verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, richiedere la sospensione dell’erogazione delle borse di studio;

g)    sovraintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni;

h)    proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse.

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Art. 27 – Requisiti di ammissione

1.    L’ammissione ai Corsi di Perfezionamento è riservata a coloro che siano in possesso di un titolo di studi di livello universitario o equivalente.

2.    L’ammissione ai Corsi di Aggiornamento Professionale è riservata a coloro che siano in possesso di un titolo di studi di Scuola Secondaria Superiore e/o che abbiano un’esperienza lavorativa congrua agli obiettivi del corso, secondo le indicazioni del Bando.

3.    Per quanto riguarda l’ammissione ai Corsi di cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in materia. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte della Direzione del Corso ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dell’esame di ammissione, ove previsto.

4.    L’iscrizione ai corsi di perfezionamento è compatibile con corsi di laurea di I e II livello, con corsi di master, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione. E’ invece incompatibile, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con i corsi di TFA (Tirocini formativi attivi), qualora diano diritto all’acquisizione di crediti.

5.    Limitatamente ai corsi di perfezionamento di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che siano in possesso della specifica abilitazione professionale.

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Art. 28 – Bandi dei Corsi

1.    I corsi sono attivati, tramite due Bandi, nei periodi primaverile ed estivo, con decreto del Rettore.

2.    I corsi proposti entro il 31 gennaio, una volta approvati dagli Organi Accademici verranno pubblicati nel Bando primaverile (di regola entro aprile), mentre quelli proposti entro il 31 marzo, dopo l’approvazione, verranno pubblicati nel Bando estivo di regola entro il mese di luglio.

3.    Le modifiche relative alla proroga dei termini di iscrizione o svolgimento del corso sono effettuate tramite decreto del Direttore Generale, su proposta del Direttore del corso vistata dal Direttore del Dipartimento, sede amministrativa del corso di Master.

4.    Eventuali altre modifiche al decreto rettorale istitutivo del Corso sono apportate dal Rettore, su proposta del Dipartimento, che si faranno garanti che le modifiche da apportare non modifichino, nella sostanza, il corso approvato dagli Organi Accademici.

5.    Il Bando deve prevedere:

a)    L’elenco dei corsi e per ogni singolo corso il periodo di svolgimento, la sede, la durata in ore, il numero minimo e il numero massimo richiesti per l’attivazione, gli eventuali CFU complessivi previsti;

b)    i requisiti specifici richiesti per l’ammissione al corso;

c)    i termini e le modalità di iscrizione;

d)    l’importo dei contributi per l’iscrizione e le modalità di pagamento;

e)    ogni ulteriore informazione relativa ad adempimenti amministrativi.

6.    Sono parte integrante del Bando le informazioni specifiche riguardanti i corsi (programma, obiettivi specifici, modalità di accesso, ecc.).

7.    La quota di iscrizione, su proposta dei Dipartimentiinteressati, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione.

8. Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera. Non può altresì ottenere certificati.

9.Lo studente che ha presentato domanda di immatricolazione ad un Corso di Perfezionamento e/o aggiornamento non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

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Art. 29 – Durata, Frequenza e Crediti Formativi Universitari (CFU)

1.    Le attività formative previste nei corsi di perfezionamento, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di attività (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e possono dare luogo all'acquisizione di crediti, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo.

2.    I corsi hanno durata non superiore ad un anno.

3.    La frequenza alle attività complessive del Corso è obbligatoria per una percentuale non inferiore al 70% del monte ore previsto.

4.    In nessun caso può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza.

5.    La struttura didattica competente determina, ove previsto, il numero dei CFU associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, laboratori, lavoro sperimentale pratico, seminari, tirocini, elaborati, tesi e altre attività di formazione), secondo quanto disposto dalla normativa vigente. All’insieme delle attività suddette può corrispondere l’acquisizione fino ad un massimo di 60 CFU complessivi.

6.    In caso di corso che preveda CFU, non è previsto il riconoscimento di CFU da carriere universitarie precedenti al fine della riduzione del carico didattico.

7.    Gli insegnamenti e le altre attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera.

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Art. 30 - Prova finale

1.    In caso di rilascio di CFU, il Corso si ritiene concluso a seguito del superamento di un esame finale. Per i corsi che non prevedono l’acquisizione di CFU la prova finale può essere facoltativa.

2.    Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito, se previsti, tutti i crediti universitari relativi alle attività formative indicate.

3.    Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Consiglio del Corso, ove previsto, o dal Consiglio di Dipartimento, e sono composte da almeno tre membri.

4.    Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti ordinari ed i professori a contratto, limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale il contratto, o l’eventuale supplenza, sono stati conferiti. La Direzione del Corso può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori o Assistenti Ordinari dell’Ateneo.

5.    Negli attestati finali, nei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, per coloro che sono in possesso del titolo di Laurea o di Diploma universitario il Corso varrà come “Corso di Perfezionamento”, mentre per coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore il Corso varrà come “Corso di Aggiornamento professionale”.

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Art. 31 - Copertura e gestione finanziaria

1.    La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Perfezionamento e/o aggiornamento professionale deve essere assicurata:

a)    dai contributi degli iscritti;

b)    da eventuali erogazioni a ciò specificamente destinate da Enti e soggetti esterni;

c)    da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dalle strutture a cui è affidata la gestione organizzativa e/o contabile del Corso;

d)    In fase di attivazione del Corso, qualora non sia stato raggiunto il numero minimo di immatricolati (articolo 25, comma 6) potrà essere ammessa deroga qualora venga rispettato l’obbligo dell’integrale copertura dei costi di gestione, sulla base del piano finanziario riformulato e nuovamente approvato dal Centro di spesa competente.

2.    I criteri di assegnazione dei fondi vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione annualmente entro il mese di dicembre, per l’anno successivo di attivazione del corso.

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Art. 32 – Chiusura del corso

1.    Concluso il Corso il Direttore redige una relazione delle attività svolte comprensiva, di un bilancio consuntivo e la invia all’Ufficio competente per i corsi di Perfezionamento.

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Art. 33 – Uditori

1.    E’ prevista l’iscrizione ai Corsi in qualità di uditori.

2.    La quota di iscrizione prevista è pari al 25% della tassa di iscrizione al Corso.

3.    Al termine del Corso viene rilasciato una dichiarazione di presenza.

4.    Gli studenti uditori non possono essere considerati nel numero minimo previsto per l’attivazione del Corso.

5.    L’uditore che ha presentato domanda di frequenza non ha diritto al rimborso del contributo versato.

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Art. 34 – Decadenza e Rinuncia agli studi

1.    Lo studente che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti decade dalla qualità di studente.

2.    Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria senza l’obbligo di versamento di tasse arretrate, né diritto a rimborsi di eventuali tasse versate.