Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente

Art. 23 – Collaborazioni con enti esterni e Convenzioni con altre Università

1.   I Corsi di Master possono essere organizzati e gestiti con la collaborazione di Enti/Soggetti esterni, previa stipula di apposita convenzione.

2.   Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004 l’Università degli Studi di Trieste può rilasciare titoli di Master universitari congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri.

3.   I Master in collaborazione con altri Atenei devono essere istituiti o attivati per mezzo di un accordo tra le Università partner che definisca:

a) la tipologia della collaborazione (collaborazione didattica oppure interateneo) e la specifica della tipologia del titolo rilasciato (doppio, multiplo o congiunto);

b) le modalità di realizzazione del percorso formativo integrato, nonché di rilascio del/i titolo/i;

c) i criteri congiunti di selezione e valutazione dei candidati;

d) le politiche di mobilità degli studenti e dei docenti;

e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità di trasferimento dei dati;

f) la responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario relativo al Corso di Master;

g) le sedi didattiche del Corso di Master.

4.   In via transitoria, le convenzioni già in essere all’entrata in vigore del presente regolamento, anche se difformi da esso, mantengono la loro validità fino alla loro scadenza ovvero fino alla disattivazione del corso. Laddove si tratti di convenzioni tacitamente rinnovabili esse manterranno la loro validità fino all’eventuale disdetta o disattivazione del corso.