Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente

Art. 17 – Copertura e gestione finanziaria

1.    La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master deve essere assicurata:

a)    dai contributi degli iscritti;

b)    da eventuali erogazioni a ciò specificamente destinate da Enti e soggetti esterni;

c)    da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dalle strutture a cui è affidata la gestione organizzativa e/o contabile del Master.

2.    In fase di attivazione del Corso, qualora non sia stato raggiunto il numero minimo di immatricolati (articolo 4, comma 4) potrà essere ammessa deroga qualora venga rispettato l’obbligo dell’integrale copertura dei costi di gestione, sulla base del piano finanziario riformulato e nuovamente approvato dal Centro di spesa competente.

3.     I criteri di assegnazione dei fondi vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione annualmente entro il mese di dicembre, per l’anno successivo di attivazione del corso.