Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente

TITOLO II - MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO

Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente

Art. 3 – Principi generali e finalità

1.    L’Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i diplomi di Master di primo o secondo livello.

2.    La denominazione “Master universitario di primo o secondo livello dell’Università degli studi di Trieste” si applica esclusivamente ai corsi istituiti e attivati ai sensi del D.M. n. 270/2004, del Regolamento didattico di Ateneo e del presente regolamento.

3.    I Master sono istituiti per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati nelle varie discipline e sono finalizzati a fornire competenze specifiche a soggetti già inseriti o in procinto di inserirsi in ambiti professionali.

4.    I corsi di Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, sulla base di convenzioni ed accordi con Enti e soggetti esterni, italiani e stranieri.

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Art. 4 – Istituzione e attivazione dei Master

1.    L’istituzione dei Master è proposta dai Dipartimenti singolarmente o per aggregazione; in caso di aggregazione, in fase di istituzione, dovrà essere individuato il Dipartimento unità principale di riferimento cui compete la gestione didattico-amministrativa del corso.

2.    Le scadenze per l’istituzione/attivazione dei Master vengono stabilite annualmente dalla “Circolare sull’istituzione/attivazione dei Master universitari”, che viene pubblicata, di regola, entro il mese di febbraio.

3.    Le proposte di istituzione (Scheda di Presentazione/Regolamento Didattico) avvengono tramite la procedura informatizzata e devono contenere:

a)    livello del Master;

b)    denominazione completa del Master;

c)    denominazione completa del Master in lingua inglese;

d)    lingua ufficiale del corso;

e)    durata del corso e Crediti Formativi Universitari (CFU);

f)     nome del docente proponente (professore o ricercatore di ruolo, afferente al Dipartimento proponente – unità principale);

g)    sede del Master;

h)    titoli ed eventuali ulteriori requisiti di accesso;

i)      ordinamento didattico del corso;

j)      ripartizione dei CFU tra le diverse attività formative previste con l’indicazione specifica della tipologia, dei moduli, del relativo Settore Scientifico Disciplinare, delle ore e dei CFU corrispondenti e modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie ai fini dell’acquisizione dei CFU e della prova finale;

k)    obiettivi formativi del corso;

l)      profilo professionale e possibili sbocchi occupazionali e professionali previsti, definiti anche sulla base di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni rappresentative - a livello locale o nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni da cui emerga la coerenza del progetto formativo con la domanda di competenze del mercato del lavoro e del settore delle professioni;

m)  indicazione degli eventuali enti coinvolti e forma di coinvolgimento;

n)    numero minimo e numero massimo di iscritti;

o)    definizione dei criteri di selezione dei candidati;

p)    ammontare dei contributi di iscrizione;

q)    piano finanziario preventivo da cui risulti la sostenibilità finanziaria del corso;

r)     indicazione sulla partecipazione di uditori, laddove prevista, con specificazione delle attività formative che gli uditori potranno frequentare, che non potranno in ogni caso includere le attività di tirocinio;

s)    delibera del/dei Dipartimento/i coinvolto/i;

t)     delibera del Centro di spesa;

u)    delibera della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento proponente per i Master di nuova istituzione;

v)    relazione sull’edizione precedente di cui all’articolo 22 del presente regolamento per i Master riattivati.

4.    Il numero minimo degli iscritti per l’attivazione di un Master è fissato a dieci.

5.    Nel caso di Master attivati in ambito medico/chirurgico, che prevedano attività clinica, il numero minimo può essere ridotto a cinque, fermo restando la sostenibilità del corso.

6.    Le proposte di istituzione vengono inviate all’ufficio competente che provvede ad inoltrarle al Presidio della Qualità per le valutazioni, dopo aver verificato la completezza delle informazioni e della documentazione prevista. Acquisito il parere del Presidio della Qualità, tutte le proposte di istituzione ritenute idonee verranno sottoposte all’approvazione degli Organi Accademici di Ateneo nella prima seduta utile.

7.    Le proposte di istituzione di corsi di Master, con sede amministrativa diversa dall’Università degli Studi di Trieste, dovranno essere approvate dal Dipartimento di afferenza assieme alla proposta di atto convenzionale e alla documentazione prevista all’articolo 23. Anche queste proposte verranno sottoposte all’approvazione degli Organi Accademici di Ateneo nella prima seduta utile.

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Art. 5 – Riedizioni di Master già attivati

1.    Qualora si intenda richiedere l’attivazione di un Corso di Master che sia già stato valutato ed attivato nell’anno accademico immediatamente precedente, sarà necessario presentare una proposta di riedizione seguendo l’iter di cui all’articolo 4 del presente regolamento, solo nel caso in cui sia prevista l’introduzione di modifiche sostanziali alla struttura del corso, rispetto a quanto indicato nella proposta di istituzione.

2.  Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni riguardanti:

a) la denominazione del corso;

b) gli obiettivi formativi;

c) il livello del Master (primo o secondo);

d) la modifica dell’ordinamento didattico del corso superiore a 6 CFU;

e) il numero dei crediti complessivi e/o la durata del Master;

f) la/e struttura/e didattica/che proponente/i;

g) la struttura a cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativa del corso.

3.Per l’attivazione di edizioni successive di corsi di Master che non prevedono modifiche sostanziali, è comunque necessario presentare:

a) la delibera di approvazione della proposta di riedizione del Master da parte del Dipartimento responsabile;

b) l’approvazione del piano finanziario preventivo da parte del Centro di spesa competente;

c) la relazione di cui all’articolo 22 del presente regolamento relativa all’edizione immediatamente precedente.

4. Il Corso di Master, che nell’edizione precedente ha registrato un disavanzo nel bilancio consuntivo, può essere riproposto qualora il piano finanziario relativo alla nuova edizione dimostri l'equilibrio finanziario dell'intera iniziativa pluriennale.

5. Nella circolare, di cui all’articolo 4, comma 2, del presente regolamento, verrà indicata annualmente la procedura per la proposta di riedizione dei corsi di cui al comma 3 del presente articolo.

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Art. 6 – Organi del Master

1.   Sono organi del Corso di Master: il Direttore e - ove previsto -  il Consiglio del Corso di Master.

2.   Per i corsi attivati in convenzione con Enti pubblici o di ricerca, italiani o stranieri, in luogo del Direttore del Master, può essere previsto un Comitato direttivo che assicuri la presenza, in misura maggioritaria, di docenti universitari di ruolo. Il Comitato direttivo dovrà in ogni caso prevedere da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

3.   Per ogni corso di Master può essere istituito, con deliberazione consiliare del/i dipartimento/i interessato/i, un relativo Consiglio.

4.   Il Consiglio di Corso di Master, ove previsto, è composto dai professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo titolari degli insegnamenti contemplati dall’Ordinamento didattico del Corso e può essere integrato con i docenti esterni, titolari di insegnamento.

5.   Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del Corso di Master - ove previsto- a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, fra i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del Master. Diversamente viene nominato dal Consiglio di Dipartimento all’atto dell’approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo del Master fra i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del Master.

6.   Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master, ove istituito, e ne convoca le riunioni; rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master, ove previsto. Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più Delegati.

7.   I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master.

8.   Spetta al Consiglio di Corso di Master, ove istituito, o al Direttore:

a)    definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso;

b)    proporre al Direttore di Dipartimento la nomina dei membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della Commissione per la prova finale;

c)    sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica;

d)    proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione organizzativa del corso;

e)    definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio;

f)     verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere l’erogazione delle borse di studio;

g)    proporre al Consiglio di Dipartimento eventuali modifiche del Regolamento Didattico del Corso, anche in relazione alle innovazioni normative;

h)    promuovere ricerche e studi;

i)      sovrintendere all’attuazione e al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni;

j)      proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse.

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Art. 7 – Requisiti di ammissione

1.    Ai fini dell’ammissione ai Master universitari costituiscono requisito minimo:

a)    per i Master di primo livello, la laurea triennale o titolo equivalente;

b)     per i Master di secondo livello, la laurea conseguita secondogli ordinamenti previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, la laurea specialistica conseguita secondo il D.M. n. 509/1999 e la laurea magistrale conseguita secondo il D.M. n. 270/2004.

2.    Per quanto riguarda l’ammissione ai Master di cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in materia. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte del Consiglio di Corso del Master - ove istituito – o del Consiglio di Dipartimento, ai soli fini dell’iscrizione.

3.    Può essere consentita l’iscrizione “con riserva” agli studenti laureandi, in difetto esclusivamente della prova finale, purché conseguano il titolo entro la data di avvio delle attività didattiche.

4.    Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio. Lo studente ammesso, che risultasse iscritto ad altro corso di studi, dovrà presentare domanda di sospensione o rinuncia agli studi al corso di provenienza. Detta incompatibilità non si applica ai corsi attivati presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della normativa vigente in materia.

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Art. 8 – Bando unico di attivazione dei Master Universitari

1.    Per la partecipazione ai corsi di Master universitari, l’Ateneo emana, a cura dell’ufficio competente e con decreto rettorale, apposito Bando che prevede:

a)    l’elenco dei corsi attivati;

b)    la denominazione, la durata, la sede del corso, il numero minimo e il numero massimo di corsisti richiesti per l’attivazione;

c)    l’ordinamento didattico di ogni corso;

d)    il regolamento didattico di ogni corso;

e)    i requisiti specifici richiesti per l’ammissione ai corsi;

f)     i termini e le modalità di iscrizione;

g)    l’importo dei contributi per l’iscrizione e le modalità di pagamento;

h)    ogni ulteriore informazione relativa agli adempimenti amministrativi.

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Art. 9 – Durata, Crediti Formativi Universitari (CFU) e attività didattiche

1.    I corsi di Master hanno durata almeno annuale e rilasciano almeno 60 CFU; le attività formative dei Master annuali si concludono di norma entro il 31 dicembre successivo all’anno accademico di attivazione del corso. Le attività formative dei Master biennali si concludono di norma entro il 31 dicembre successivo all’anno accademico di attivazione del secondo anno.

2.    L’attività complessiva, comprensiva dell’impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale, prevede un totale di almeno 1500 ore di formazione, corrispondenti a 60 CFU, di cui almeno 200 di didattica frontale, che possono essere offerte anche in modalità blended.

3.    La struttura didattica competente determina il numero dei CFU associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, laboratori, lavoro sperimentale pratico, seminari, tirocini, elaborati, tesi e altre attività di formazione), secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Ogni attività didattica deve prevedere un minimo di 1 CFU.

4.    E’ stabilita nella misura minima del 50% la copertura dei CFU di didattica frontale con docenza universitaria di ruolo o di enti pubblici o privati convenzionati e nella misura minima del 25% la copertura dei CFU di didattica frontale con docenza di ruolo dell’Ateneo.

5.    Gli insegnamenti e le altre attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera.

6.    Possono essere riconosciuti dal Consiglio del Corso di Master come crediti acquisiti ai fini del completamento del Corso di Master universitario, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività formative svolte in ambito universitario, purché coerenti con gli obiettivi formativi ed i contenuti del Corso e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al Master. Possono essere inoltre riconosciute dal Consiglio del Corso di Master o dal Consiglio di Dipartimento analoghe attività svolte in ambito extra-universitario, in misura comunque non superiore al 20% del totale dei crediti complessivi.

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Art. 10 – Frequenza alle attività del Master

1.    La frequenza all’attività didattica frontale e di tirocinio del Master è obbligatoria per una percentuale non inferiore al 70% del monte ore previsto.

2.    In generale non può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza. Solo nei casi di prolungata malattia (che supera la percentuale massima di assenza prevista) e nei casi di gravidanza e maternità, può essere concessa la sospensione della formazione al Master, previa specifica e documentata richiesta all’ufficio competente e subordinatamente alla riedizione del corso nell’anno accademico immediatamente successivo.

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Art. 11 – Prove di valutazione del profitto

1.    Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative previste nel Corso di Master universitario è subordinato al superamento di esami o di altre forme di verifica del profitto, ivi compresa la prova finale.

2.    I regolamenti didattici dei Master stabiliscono la modalità ed il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell’attività didattica e l’acquisizione dei crediti assegnati, nonché stabiliscono eventuali propedeuticità. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti), o nel superamento di prove di verifica (prove orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, etc.). Per i corsi di insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica deve accertare il profitto acquisito nell’insieme dei moduli.

3.    La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L’esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico.

4.    Tutte le prove di esame e di verifica sono pubbliche e il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

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Art. 12 – Iscrizione in qualità di fuori corso

1.    Possono iscriversi in qualità di fuori corso ad un Master coloro che, già immatricolati al medesimo Master nell’anno accademico immediatamente precedente, abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza dei corsi di insegnamento ma che non abbiano completato gli esami, ovvero la prova finale e quindi non abbiano conseguito il titolo di Master.

2.    A tali studenti vengono riconosciuti d’ufficio le frequenze ottenute, gli esami di profitto e di tirocinio con i relativi crediti formativi già acquisiti.

3.    Il relativo contributo di iscrizione, uguale per tutti i Master, viene approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4.    I termini di presentazione della domanda e relativo pagamento, vengono stabiliti annualmente dal Bando unico di attivazione dei Master.

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Art. 13 - Prova finale

1.    Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento della prova finale. Il regolamento didattico di ciascun Corso di Master disciplina, oltre alle modalità di svolgimento e di valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice:

a)    le modalità della prova;

b)    le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del Corso, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

2.    Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti universitari relativi alle attività formative previste.

3.    Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera b), del presente regolamento e sono composte da almeno tre membri.

4.    Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i Professori di prima e seconda fascia, i Ricercatori, gli Assistenti ordinari e i docenti esterni professori a contratto, limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale l’incarico di insegnamento è stato conferito. Possono essere nominati come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori o Assistenti Ordinari dell’Ateneo.

5.    A conclusione delle attività didattiche il Direttore del Master invia all’Ufficio competente apposita “Dichiarazione di fine attività” indicando la data di termine delle lezioni e gli appelli di conseguimento titolo previsti per l’anno accademico.

6.    Il calendario delle prove finali prevede almeno tre appelli, che dovranno svolgersi entro il 31 maggio dell’anno solare successivo alla conclusione del corso.

7.    La votazione per l’esame finale è deliberata dalla Commissione giudicatrice a maggioranza assoluta dei componenti ed è espressa in centodecimi con possibilità di Lode.

8.    L’esame si intende superato con la votazione minima di 66/110.

9.    Agli iscritti che hanno superato con esito positivo la prova finale è riconosciuto il titolo di Master universitario di primo o secondo livello.

10.  Sul diploma è menzionato il titolo di Master, seguito dal livello e dal nome del corso.

11.  Le modalità di rilascio dei doppi titoli e dei titoli congiunti interateneo sono regolate da specifiche convenzioni che li determinano.

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Art. 14 – Decadenza

1.    Lo studente che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal regolamento del corso di Master decade dalla qualità di studente.

2.    Lo studente, iscritto in qualità di fuori corso nell’anno accademico immediatamente successivo, che non consegua il titolo entro l’ultima sessione dell’anno di iscrizione decade definitivamente dalla qualità di studente.

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Art. 15 – Rinuncia agli studi

  1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria senza l’obbligo di versamento di tasse arretrate, né diritto a rimborsi di eventuali tasse versate. La rinuncia comporta la perdita dello status di studente.
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Art. 16 – Tasse e Contributi

1.    La quota di iscrizione, su proposta dei Dipartimentiinteressati, viene approvata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2.    Può essere prevista una rateizzazione del contributo di iscrizione nella misura massima di due rate.

3.    Le scadenze di pagamento, l’importo percentuale delle rate, gli importi di mora e la loro applicabilità, il contributo per il diploma di Master ed eventuali altri contributi vengono definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4.    Nel caso di rateizzazione del contributo di iscrizione il Centro di spesa del Corso dovrà garantire il funzionamento del Master anche in caso di minori entrate derivanti da eventuali rinunce in itinere da parte dei corsisti.

5.    Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera. Non può altresì ottenere certificati.

6.    Lo studente che ha presentato domanda di immatricolazione ad un Corso di Master non ha diritto alla restituzione delle tasse e contributi pagati.

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Art. 17 – Copertura e gestione finanziaria

1.    La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master deve essere assicurata:

a)    dai contributi degli iscritti;

b)    da eventuali erogazioni a ciò specificamente destinate da Enti e soggetti esterni;

c)    da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dalle strutture a cui è affidata la gestione organizzativa e/o contabile del Master.

2.    In fase di attivazione del Corso, qualora non sia stato raggiunto il numero minimo di immatricolati (articolo 4, comma 4) potrà essere ammessa deroga qualora venga rispettato l’obbligo dell’integrale copertura dei costi di gestione, sulla base del piano finanziario riformulato e nuovamente approvato dal Centro di spesa competente.

3.     I criteri di assegnazione dei fondi vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione annualmente entro il mese di dicembre, per l’anno successivo di attivazione del corso.

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Art. 18 – Credenziali di Ateneo e Student Card

1.    A seguito dell’immatricolazione, allo studente vengono rilasciate le credenziali istituzionali – personali e non cedibili – che consentono l’accesso ai servizi online dell’Università, alla propria carriera universitaria e ad una casella personale di posta elettronica che costituisce il canale prioritario di comunicazione elettronica tra Università e studenti.

2.    A conclusione dell’immatricolazione viene rilasciata la Student Cardche gli studenti devono obbligatoriamente ritirare.

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Art. 19 – Piani di studio

1.    I piani di studio sono redatti in conformità ai criteri previsti dal Regolamento didattico del Master. Nello stesso Regolamento sono stabiliti i criteri per l’approvazione dei piani di studio individuali degli studenti, che prevedano integrazioni o modifiche dei piani standard.

2.    Il Consiglio del Corso di Master – ove previsto – ovvero il Consiglio di Dipartimento può approvare piani di studio con un numero di CFU superiore a quelli previsti per il conseguimento del titolo, per un massimo di 6 CFU, al fine di evitare frazionamenti di attività didattiche e la collocazione dei relativi CFU in soprannumero.

3.    Non possono essere sostenuti esami non previsti nel piano degli studi, pena la nullità.

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Art. 20 – Iscrizione a corsi singoli

1.    Può essere consentita l’iscrizione a corsi singoli d’insegnamento fino ad un massimo di trentasei crediti annui a tutti coloro che sono in possesso di titolo idoneo per l’ammissione ai corsi di Master universitari. L’iscrizione è subordinata alla preventiva valutazione da parte del Consiglio di Corso di Master o del Direttore.

2.    I crediti acquisiti da corsi singoli attivati nell’ambito di Master, potranno essere valutati ai fini dell’eventuale iscrizione ad altri corsi di studio universitari.

3.    La tassa di iscrizione ai corsi singoli è disciplinata annualmente dal “Manifesto determinazione tasse, contributi ed esoneri” dei corsi di studio di I e II livello dell’Ateneo.

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Art. 21 – Uditori

1.    Ove previsto può essere ammessa la frequenza al Master, in qualità di uditori, anche per soggetti privi dei requisiti d’accesso.

2.    Il contributo di frequenza per gli studenti uditori è pari al 25% della tassa d’iscrizione al corso, che sarà destinato integralmente al Centro di spesa competente per il funzionamento del Master.

3.    Gli studenti uditori non possono essere considerati nel numero minimo previsto per l’attivazione del Master.

4.    Al termine del corso può essere rilasciato un attestato di partecipazione.

5.    L’uditore che ha presentato domanda di frequenza non ha diritto al rimborso del contributo versato.

 

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Art. 22 – Valutazione dei risultati

1.   Concluso il Corso il Direttore, sulla base delle linee guida fornite dal Presidio della Qualità, redige una relazione delle attività svolte comprensiva, oltre che del rapporto di autovalutazione, di un bilancio consuntivo e la invia all’ufficio competente per i corsi di Master.

2.   Al termine delle lezioni gli studenti iscritti sono tenuti a compilare un questionario di valutazione dell’attività didattica svolta. I risultati globali vengono inviati annualmente al Presidio della qualità.

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Art. 23 – Collaborazioni con enti esterni e Convenzioni con altre Università

1.   I Corsi di Master possono essere organizzati e gestiti con la collaborazione di Enti/Soggetti esterni, previa stipula di apposita convenzione.

2.   Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004 l’Università degli Studi di Trieste può rilasciare titoli di Master universitari congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri.

3.   I Master in collaborazione con altri Atenei devono essere istituiti o attivati per mezzo di un accordo tra le Università partner che definisca:

a) la tipologia della collaborazione (collaborazione didattica oppure interateneo) e la specifica della tipologia del titolo rilasciato (doppio, multiplo o congiunto);

b) le modalità di realizzazione del percorso formativo integrato, nonché di rilascio del/i titolo/i;

c) i criteri congiunti di selezione e valutazione dei candidati;

d) le politiche di mobilità degli studenti e dei docenti;

e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità di trasferimento dei dati;

f) la responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario relativo al Corso di Master;

g) le sedi didattiche del Corso di Master.

4.   In via transitoria, le convenzioni già in essere all’entrata in vigore del presente regolamento, anche se difformi da esso, mantengono la loro validità fino alla loro scadenza ovvero fino alla disattivazione del corso. Laddove si tratti di convenzioni tacitamente rinnovabili esse manterranno la loro validità fino all’eventuale disdetta o disattivazione del corso.