Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori

Articolo 5 - Compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo a) e di tipo b)

1.     Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo a), per ciascun anno accademico, è pari a:

a)     350 ore annue per i ricercatori di tipo a) in regime d’impegno a tempo pieno, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 45 e un massimo di 90 ore annue dedicato all’attività didattica frontale. Nell’ambito di detto monte ore, almeno 45 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello; il limite inferiore delle 45 ore potrà essere ridotto o aumentato e quello superiore delle 90 ore ridotto, in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento; il limite superiore delle 90 ore potrà essere aumentato secondo quanto previsto al successivo comma 6.

b)     200 ore annue per i ricercatori di tipo a) in regime d’impegno a tempo definito, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 30 e un massimo di 60 ore annue dedicato all’attività didattica frontale. Nell’ambito di detto monte ore almeno 30 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello; il limite inferiore delle 30 ore e quello superiore delle 60 ore potranno essere rispettivamente ridotto o aumentato in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.

2.     Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo b), per ciascun anno accademico, è pari a:

a)     350 ore annue per i ricercatori di tipo b) in regime d’impegno a tempo pieno, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 90 ore annue e un massimo di 120 ore annue dedicato all’attività didattica frontale. Nell’ambito di detto monte ore: almeno 90 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta; il limite inferiore delle 90 ore potrà essere ridotto o aumentato e quello superiore delle 120 ore ridotto, in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento; il limite superiore delle 120 ore potrà essere aumentato secondo quanto previsto al successivo comma 6.

b)     200 ore annue per i ricercatori di tipo b in regime d’impegno a tempo definito, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 60 e un massimo di 80 ore annue dedicato all’attività didattica frontale. Nell’ambito di detto monte ore, almeno 60 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta; il limite inferiore delle 60 ore e quello superiore delle 80 ore potranno essere rispettivamente ridotto o aumentato in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.

3.     Gli insegnamenti nei corsi di I o II livello sono assegnati ai ricercatori a tempo determinato dai Dipartimenti di afferenza, tenendo conto dei vincoli relativi alla programmazione dell’offerta formativa. Il Consiglio di Dipartimento, per motivazioni comunque legate all’offerta formativa di ateneo, quali la presenza di insegnamenti o moduli del Settore Scientifico Disciplinare del ricercatore non sufficiente a completare il compito didattico per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo oppure l’affidamento di insegnamenti o moduli per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo inseriti nella programmazione didattica non attivabili nell’anno accademico di riferimento, potrà in assenza di richieste di copertura da parte di altri Dipartimenti, assegnare un compito didattico che consenta di completare il monte-ore mediante l’affidamento di una tipologia di insegnamenti o moduli diversa da quella prevista al comma 1 del presente articolo.

4.     Ai ricercatori di tipo a) o b) non può essere affidata attività didattica frontale al di fuori di quella prevista dal compito didattico istituzionale.

5.     Ai ricercatori di tipo a) o b) che svolgono attività didattica frontale per un numero di ore superiore al livello minimo rispettivo (45 e 30 per i ricercatori tipo a) rispettivamente a tempo pieno e definito, 90 e 60 per i ricercatori tipo b) rispettivamente a tempo pieno e definito), le ore eccedenti il valore minimo svolte nell’ambito dei corsi di master universitari di I e II livello, corsi di perfezionamento, di alta formazione, percorsi formativi per insegnanti e altre figure professionali, con proprio piano finanziario ovvero nell’ambito di convenzioni o accordi di cui alla lettera g), comma 1 dell’Art. 1, potrà essere riconosciuto un compenso a valere sui relativi fondi disponibili nelrispetto della normativa di Ateneo.

 

6.     Per le ore svolte dai ricercatori di tipo a) o b) a tempo pieno che, con il loro consenso e su delibera del Dipartimento, svolgono ore di attività didattica frontale oltre al limite massimo previsto, ma non oltre, rispettivamente, le 150 ore per i ricercatori di tipo b) e le 110 ore per i ricercatori di tipo a), si applicherà una premialità come da regolamenti di Ateneo e in base al budget annuale disponibile.

 

*NOTA: si considerano assimilati a corsi di tipologia A, B e C quelli indicati come di tipologia E (esclusivamente per le attività formative inerenti alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera) e R (attività di sede)