Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori

Articolo 3 - Definizione del compito didattico istituzionale e sua attribuzione

1.    Per i professori e i ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b), il compito didattico istituzionale comprende l'attività didattica frontale, l'attività didattica integrativa, i servizi agli studenti.

2.    Per i ricercatori di ruolo il compito didattico istituzionale comprende l'attività didattica integrativa e i servizi agli studenti.

3.    Ogni professore e ricercatore è tenuto a assolvere in prima persona il compito didattico istituzionale attribuitogli.

4.    L’attribuzione del compito didattico istituzionale di ciascun professore e ricercatore è di competenza del Dipartimento di afferenza.